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Sez. T, Ordinanza n. 32262 del 13/12/2024 (Rv. 673274-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE IVA | Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Sanzione ex art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Illegittimo computo in detrazione - Sanzione ex art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Differenze - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673274-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE IVA

In tema di IVA, l'illecito di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce la presentazione di una dichiarazione indicante un'imposta inferiore a quella dovuta utilizzando fatture per operazioni inesistenti, non consuma né ricomprende anche quello di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce, invece, l'illegittimo computo in detrazione dell'imposta, non essendovi assorbimento del secondo nel primo, poiché si tratta di illeciti materialmente e giuridicamente distinti per condotta, struttura, tempi e modi di consumazione e per bene giuridico tutelato; pertanto, la circostanza che il primo implichi automaticamente il secondo costituisce in realtà una consecutio meramente fattuale, priva di alcuna rispondenza ad una necessità logico-giuridica, tant'è che, in via di fatto, nulla esclude che, a fronte di un'illegittima detrazione, la dichiarazione possa non essere presentata affatto oppure possa esserlo, diversamente, per le più svariate ragioni, con appostazioni corrette.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)