Sez. U, Sentenza n. 5687 del 29/10/1981 (Rv. 416381 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN TEMA DI ELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - INTERVENUTA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA DELL'ELEZIONE - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN TEMA DI ELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - INTERVENUTA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA DELL'ELEZIONE - IRRILEVANZA.*
La devoluzione al giudice ordinario delle controversie in tema di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, secondo i criteri dettati dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e non modificati dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non trova limitazioni o deroghe per effetto dell'intervento della deliberazione di convalida dello elezione, atteso che, ai sensi dell'art. 4 della citata legge del 1966, il medesimo giudice ordinario, quando accoglie il ricorso nella materia a lui demandata, ha il potere di correggere direttamente il risultato dell'elezione. (V. 2999/80, mass. N. 406753; (V. 3503/79, mass. N. 399915).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)