Sez. 1, Sentenza n. 512 del 09/03/1964 (Rv. 300668 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - NOMINA DEL DIFENSORE DEL FALLIMENTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - NOMINA DEL DIFENSORE DEL FALLIMENTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
E valida ed efficace l'autorizzazione a stare in giudizio data dal giudice delegato mediante la sola nomina del difensore del fallimento apposta in calce immediatamente dopo l'istanza del curatore contenente sia la richiesta di autorizzazione a stare in giudizio sia quella di nomina del difensore stesso, sempre che l'istanza indichi sufficientemente quale sia l'Azione cui il provvedimento autorizzativo del giudice deve riferirsi. (Conf 2544/59).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)