Sez. 1, Sentenza n. 4722 del 28/05/1997 (Rv. 504734 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione del giudice delegato ad agire in giudizio per il fallimento - Forma scritta - Necessità - Altri requisiti - Esclusione - Autorizzazione alla revocatoria senza indicazione dell'atto da impugnare con l'azione autorizzata - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
A norma degli artt. 25 e 31 legge fallimentare, l'unico requisito prescritto per il provvedimento col quale il giudice delegato autorizza il curatore a stare in giudizio, integrandone la capacità processuale, è la forma scritta; pertanto, nessun altro requisito essendo previsto dalle norme citate, è legittimo un provvedimento autorizzativo che si limiti a consentire l'esercizio della revocatoria fallimentare senza indicare in dettaglio la specifica natura dell'atto che si intende impugnare con l'azione autorizzata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)