diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2663 del 11/02/1981 Ud. (dep. 27/03/1981) Rv. 148209 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - ERRORE NEL CALCOLO DELLA PENA - CORREZIONE DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGATORIETA - RETTIFICAZIONE AD OPERA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONDANNA DEL RICORRENTE ALLE SPESE ED ALLA SANZIONE PECUNIARIA.*
Stato
decisa il 1981-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148209-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - ERRORE NEL CALCOLO DELLA PENA - CORREZIONE DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGATORIETA - RETTIFICAZIONE AD OPERA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONDANNA DEL RICORRENTE ALLE SPESE ED ALLA SANZIONE PECUNIARIA.*

L'errore nel calcolo della pena, anche quando non sia stato oggetto di uno specifico motivo di gravame, deve essere corretto di ufficio dal giudice di appello in forza dell'art 149 ultimo comma cod proc pen che, derogando al principio di stretta devoluzione di cui all'art 515 comma primo cod proc pen, impone al giudice dell'impugnazione di procedere alla correzione, purche egli sia ritualmente investito della impugnazione e questa non sia inammissibile. Alla rettificazione puo tuttavia provvedere anche la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art 538 cod proc pen, senza pronunciare annullamento. E poiche tale rettificazione non da luogo ad annullamento e non e a questo assimilabile, essa non esclude il totale rigetto del ricorso, sicche il ricorrente deve essere condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art 549 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)