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Sez. 5, Sentenza n. 5459 del 10/12/1987 Ud. (dep. 06/05/1988) Rv. 178328 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - DI APPELLO - CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE CONTESTUALE ALL'APPELLO - CONDANNA ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178328-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - DI APPELLO - CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE CONTESTUALE ALL'APPELLO - CONDANNA ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ.*

L'imputato che abbia proposto appello e, unitamente ai motivi di gravame, abbia formulato richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella decisione impugnata, è tenuto al pagamento delle spese processuali del grado, qualora il giudice di appello, pur disponendo, in accoglimento dell'istanza dell'appellante, la correzione dell'errore materiale, confermi la sentenza di prime cure. (V mass n 176998; (V mass n 148209).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)