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Sez. 5, Sentenza n. 8623 del 30/05/2012 (Rv. 622731 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Controversie tributarie tra l'erario e associazione non riconosciuta - Litisconsorzio necessario nei confronti degli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622731-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Nella controversia tra l'erario ed un'associazione non riconosciuta, avente ad oggetto l'accertamento della legittimità degli atti di accertamento ed impositivi (nella specie, relativi ad IRPEG ed IVA) emessi nei confronti dell'associazione stessa, gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non sono litisconsorti necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)