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Sez. T, Ordinanza n. 21246 del 24/07/2025 (Rv. 675402-01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Associazione non riconosciuta - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente - Litisconsorzio necessario tra associazione e suo rappresentante - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675402-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione e il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale.

Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)