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Sez. 3, Ordinanza n. 11543 del 27/11/2012 Cc. (dep. 12/03/2013) Rv. 254743 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omesso avviso - Nullità del decreto di archiviazione - Ricorso per cassazione - Termine per l'impugnazione - Individuazione - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254743-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il predetto termine decorresse dal momento in cui la persona offesa aveva acquisito copia degli atti del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)