Sez. 2, Sentenza n. 44391 del 26/11/2010 Cc. (dep. 16/12/2010) Rv. 248897 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omesso avviso alla persona offesa che abbia richiesto di essere avvisata - Nullità del decreto di archiviazione - Ricorso per cassazione - Termine di decorrenza - Individuazione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, violando il diritto al contraddittorio, determina la nullità del decreto di archiviazione, emesso "de plano", che può essere fatta valere con ricorso per cassazione, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., il cui termine decorre dalla data di effettiva conoscenza del decreto di archiviazione. (Nella specie, dal momento in cui la persona offesa ha preso visione della certificazione rilasciatale dalla segreteria della Procura della Repubblica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)