Sez. 2, Sentenza n. 844 del 02/10/1979 Ud. (dep. 19/01/1980) Rv. 144033 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - ORDINANZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NON E IMPUGNABILE - SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - E RICORRIBILE IN CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE O DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - ORDINANZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NON E IMPUGNABILE - SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - E RICORRIBILE IN CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE O DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
La sentenza del giudice di appello, che abbia annullato quella di primo grado e rimesso gli Atti al PM in applicazione dello art 477, secondo comma, cod proc pen, essendosi ravvisato un fatto diverso da quello enunciato negli Atti, e impugnabile con ricorso per Cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, ove sussista lo interesse dell'imputato a vedere ripristinata la originaria imputazione, non potendosi estendere la non impugnabilita delle ordinanze di trasmissione degli Atti al PM del giudice di primo grado anche al giudizio di appello. (contra 118458).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)