Sez. 3, Sentenza n. 1749 del 13/01/1984 Ud. (dep. 28/02/1984) Rv. 162839 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Il provvedimento mediante il quale il giudice di appello, sulla premessa che il fatto ritenuto in sentenza è diverso da quello contestato, annulla la decisione di primo grado e trasmette gli Atti al pubblico ministero, non è impugnabile con ricorso in Cassazione da parte dello imputato. Costui, invero, è carente di interesse a ricorrere contro un provvedimento avente contenuto meramente processuale e ordinatorio, che ripristina i diritti della difesa. (V mass n 159737; (V mass n 155955; (Conf mass n 124358; (contra mass n 144033; (contra mass n 150945).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)