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Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 09/11/1993 (Rv. 484229 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Conduttore in mora nella restituzione della cosa locata - Determinazione del canone dovuto in base alle norme vincolistiche - Vigenti anteriormente alla legge sull'equo canone - Legittimazione ad agire del conduttore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484229-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata continua a godere del bene in base al rapporto contrattuale, salvo l'obbligo, espressamente stabilito dall'art. 1591 cod. civ., di pagamento del corrispettivo della locazione e di risarcimento del maggior danno, ed è pertanto legittimato ad agire per la determinazione del canone dovuto in base alle norme vincolistiche (vigenti prima della entrata in vigore della legge sull'equo canone) che, quando non è diversamente disposto, non hanno derogato alla disposizione del citato art. 1591.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)