Sez. 3, Sentenza n. 2910 del 13/03/1995 (Rv. 491123 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore - Ritardata restituzione del bene - Conseguenze - Obbligo di corrispondere il canone convenuto e di risarcire il maggior danno.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
La natura costitutiva della pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non esclude l'obbligo di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., non solo di corrispondere dalla data della domanda giudiziale, che vale a costituirlo in mora, il canone convenuto - quale liquidazione forfettaria del danno, collegata all'utilità conseguibile dal conduttore rimasto nella detenzione della cosa locata, senza necessità di prova alcuna da parte del locatore - ma anche di risarcire l'eventuale "maggior danno", che il locatore ha l'onere di provare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)