Sez. L, Sentenza n. 2031 del 08/04/1981 (Rv. 412750 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - TERMINE DECORSO ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA N 63 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MATURAZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - TERMINE DECORSO ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA N 63 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MATURAZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
A seguito della sentenza n 63 del 1966 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimita costituzionale degli artt 2948 n 4, 2955 n 2, 2956 n 1 cod civ nella parte in cui tali norme consentivano la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro subordinato, il periodo prescrizionale va computato con inizio dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, o dal momento in cui questo ha acquistato piena stabilita (art 18 legge 20 maggio 1970 n 300), senza tener conto del fatto che tra il sorgere del credito e la data della citazione introduttiva del giudizio sia gia decorso n lasso di tempo pari o superiore al periodo di prescrizione, giacche non e possibile invocare l'applicazione di una norma che, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, non faccia piu parte dell'ordinamento giuridico. (Conf 5208/77, mass n 388845).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)