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Sez. 3, Ordinanza n. 18234 del 06/06/2026 (Rv. 679031-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dello Stato - Errore materiale emendabile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. - Rilascio di nuova procura speciale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Ricorso formalmente qualificato come diretto alla revocazione - Riqualificazione in termini di istanza di correzione - Doverosità - Conseguenze - Validità della procura speciale già rilasciata. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679031-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dell'Erario, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, costituisce errore materiale emendabile d'ufficio o su istanza di parte secondo la procedura di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., la quale prescinde dal rilascio di una nuova procura speciale, rimanendo valida quella conferita per il grado di merito o di legittimità conclusosi con il provvedimento da correggere, con la conseguenza che il ricorso formalmente qualificato dal ricorrente come diretto alla revocazione del provvedimento recante l'erronea condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio, va riqualificato come istanza di correzione ed è validamente introdotto in forza della procura rilasciata per il giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da correggere.

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)