Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020 (Rv. 657022 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità – Pagamento disposto in favore della parte ammessa al beneficio - Possibilità di correzione del dispositivo della decisione anche se della S.C. - Sussistenza - Richiesta della Procura generale presso la S.C. - Ammissibilità.
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La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)