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Sez. 6, Sentenza n. 41732 del 02/10/2006 Cc. (dep. 20/12/2006) Rv. 235298 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - AUDIZIONI DELL'INTERESSATO | Termine - Natura - Perentorietà - Esclusione - Inosservanza - Conseguenze sull'efficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235298-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - AUDIZIONI DELL'INTERESSATO

In tema di estradizione, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, cod. proc. pen., entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali è espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)