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Sez. 6, Sentenza n. 40153 del 23/10/2024 Cc. (dep. 30/10/2024) Rv. 287043-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Estradando alloglotto che non comprende la lingua italiana - Omessa traduzione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare - Nullità - Sussistenza - Inefficacia - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287043-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, l'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti dell'estradando alloglotto che non conosce la lingua italiana ne determina la nullità, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui l'atto nullo è stato compiuto, per la traduzione e la rinnovazione degli atti conseguenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che non si determina in tal caso l'inefficacia della misura coercitiva, in quanto il termine di cinque giorni per l'assunzione dell'interrogatorio di cui all'art. 717, comma 1, cod. proc. pen. non è perentorio).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)