diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 327 del 03/06/1983 Ud. (dep. 14/01/1984) Rv. 162115 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DELLA REFURTIVA AD OPERA DELLA POLIZIA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI RESIDUI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162115-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DELLA REFURTIVA AD OPERA DELLA POLIZIA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI RESIDUI - IRRILEVANZA.*

L'attenuante della riparazione del danno non trova applicazione quando la refurtiva venga autonomamente recuperata, anche in parte, dalla polizia, essendo irrilevante che il colpevole abbia in seguito provveduto a risarcire gli ulteriori danni. (V mass n 154750; (Conf mass n 153405; (Conf mass n 153406).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)