Sez. 2, Sentenza n. 4325 del 09/11/1981 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153405 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTERVENTO DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DEI DANNI RESIDUI - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTERVENTO DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DEI DANNI RESIDUI - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
L'attenuante della riparazione del danno non trova applicazione allorquando l'autore del reato abbia risarcito, dopo il fruttuoso intervento della polizia, gli eventuali danni residui. (Conf. Mass. 149586/81 ed ivi citate, alle quali Adde mass. 134981/76, 132342/76, 130602/75, 116003/70 ed ivi citata, 114098/70, 109817/68, 109593/68, 108929/68, 108017/68, 107816/68, 105194/67 ed ivi citate contra mass. 149822/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)