diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2061 del 25/02/1998 (Rv. 513026 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Indebiti comunitari - Rimborso - Disciplina ex art. 29 legge n. 428/90 - Inapplicabilità per incompatibilità con il diritto comunitario - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513026-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - IMPORTAZIONI - IN GENERE

In tema di rimborso di tributi riscossi in applicazione di disposizioni incompatibili con norme comunitarie, l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, nell'intento di eliminare il rischio di un indebito arricchimento del "solvens", non pone più a carico di quest'ultimo, cui incombe solo di provare il pagamento, ma della P.A. l'onere di dimostrare l'avvenuta traslazione del tributo e, inoltre, sottopone alla stessa disciplina sia i diritti riscossi in applicazione di norme nazionali incompatibili con quelle comunitarie che gli altri diritti (diritti doganali, imposte di fabbricazione, imposte di consumo), evitando così la creazione di uno "Jus singulare" per i rimborsi comunitari. Pertanto, l'art. 29 su citato non può essere ritenuto inapplicabile per incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee non ha escluso che si tenga conto dell'avvenuto trasferimento ad altri soggetti del tributo indebitamente corrisposto per impedirne in tal caso la ripetizione, ma si è limitata a subordinare in linea di principio la legittimità delle norme interne sull'esercizio del diritto di rimborso alla duplice condizione che esse non rendano difficile ottenere la restituzione degli indebiti e che le modalità previste a tal fine non risultino meno favorevoli rispetto a quelle relative ad altri tipi similari di domande.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)