Sez. 1, Sentenza n. 11567 del 23/11/1993 (Rv. 484447 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - In genere | Somme di danaro - Pagamento da parte di un Comune - Controversia relativa - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Comune convenuto - Incompetenza territoriale - Eccezione - Contenuto.
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - In genere
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di un Comune, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro esclusivo, né inderogabile, e non ostano a che esso concorra, a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., con il "forum contractus"; con la conseguenza che, ai fini della completezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale, il Comune convenuto non può limitarsi ad invocare il foro della sede della tesoreria, ma ha l'onere di contestare specificamente gli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 96, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)