Sez. 3, Sentenza n. 15465 del 05/12/2000 (Rv. 542458 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione - Controversie - "Forum destinatae solutionis" - Determinazione in relazione alla sede della tesoreria deputata al pagamento - Enti locali - Modificazione della suddetta regola per effetto delle leggi n. 142 del 1990 e n. 77 del 1995 - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il principio secondo cui il luogo del pagamento - e, di conseguenza, il "forum destinatae solutionis"- si determinano non in applicazione all'art. 1182 cod. civ., ma in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.Lgs. n. 77 del 1995 in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base a mandato di pagamento (v. art. 29 D.Lgs. n. 77 del 1995 cit.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 96, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 59, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)