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Sez. 3, Sentenza n. 9204 del 21/01/2003 Cc. (dep. 27/02/2003) Rv. 223743 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Ordinanza del G.i.p. che rigetta la richiesta del P.M. di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ex art.226 d.lgs.vo n.51 del 1998 e trasmette gli atti allo stesso P.M. per mancata formulazione del capo di imputazione - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223743-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI

Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari inammissibile la richiesta del P.M. di emettere sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, ex art.226 d.lgs.vo n.51 del 1998 e disponga la restituzione degli atti al P.M. sulla base del rilievo della mancata formulazione del capo di imputazione, in quanto: da un lato, il capo di imputazione consente all'indagato l'esercizio del diritto di difesa, valutando compiutamente la possibilità o meno di aderire alla richiesta del P.M.; dall'altro, esso deve essere indicato nel testo della sentenza, ex art.426 e 546 cod. proc. pen., costituendone elemento essenziale, nell'ipotesi in cui il giudice accolga la richiesta del P.M. e pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)