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Sez. 6, Sentenza n. 3233 del 27/10/1998 Cc. (dep. 04/12/1998) Rv. 212019 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Mancanza della contestazione nei confronti di un imputato, pur ricompreso nella lista di coloro per i quali è richiesto il rinvio a giudizio - Restituzione degli atti al P.m. da parte del G.i.p. per la formulazione dell'imputazione nei riguardi di tale imputato - Abnormità del provvedimento per violazione del principio della tassatività degli esiti dell'udienza preliminare - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212019-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

Non è abnorme il provvedimento del G.i.p. il quale, decidendo su una richiesta di rinvio a giudizio relativa a numerose persone imputate, disponga la restituzione degli atti al P.m. perché formuli la propria richiesta relativamente alla posizione di un imputato nei confronti del quale non sia stata sollevata nessuna imputazione, sebbene il suo nominativo sia ricompreso nella lista degli imputati. Infatti, il principio della tassatività degli esiti dell'udienza preliminare non opera nell'ipotesi in cui manchi l'imputazione, e, in tal caso, la restituzione degli atti al P.m., lungi dal determinare una stasi irrimediabile del procedimento, rappresenta l'unico mezzo per superare il blocco dello stesso, determinato dall'impossibilità di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, e, quindi, per assicurare al processo il suo corso normale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)