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Sez. 2, Sentenza n. 6886 del 23/07/1994 (Rv. 487489 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Limitazione della tutela del terzo nella fase di impugnazione - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 344 e 404 del cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487489-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ., che limitano la tutela del terzo nella fase di impugnazione alla possibilità di intervento (art. 344 cod. proc. civ.) o di opposizione (art. 404 cod. proc. civ.) senza prevedere anche la legittimazione della stessa alla impugnazione della sentenza, dovendosi escludere che tale diversa e più limitata forma di tutela si risolva in una menomazione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione) e dovendosi ritenere che la diversità di trattamento (art. 3 Costituzione) sia affatto giustificata dalla posizione del terzo, che è estraneo al rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)