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Sez. U, Sentenza n. 2374 del 22/08/1973 (Rv. 365723 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - MEZZI ORDINARI D'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - OMESSO ESERCIZIO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365723-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - MEZZI ORDINARI D'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - OMESSO ESERCIZIO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Il difetto di giurisdizione, nei confronti della pa, del giudice che ha pronunciato una sentenza non e concepito come una situazione conflittuale aperta, sempre risolubile da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ne come un'anomalia della pronuncia cosi grave da impedirne il passaggio in giudicato, bensi come un vizio della sentenza, da far valere attraverso l'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento. (nella specie il ricorrente aveva denunciato alle su il difetto di giurisdizione dell' AGO, dopo avere esperito con esito negativo per lui, tutti i gradi di giurisdizione, compreso il ricorso ordinario per Cassazione, dichiarato improcedibile dalla SC, e l'istanza per revocazione contro tale dichiarazione di improcedibilita, istanza dichiarata inammissibile dallo stesso SC). (V 221/70, mass n 345033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)