Sez. U, Sentenza n. 221 del 31/01/1970 (Rv. 345033 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - STATUIZIONE DI MERITO IMPLICANTE IL RICONOSCIMENTO DELLA GIURISDIZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - PRECLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - STATUIZIONE DI MERITO IMPLICANTE IL RICONOSCIMENTO DELLA GIURISDIZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - PRECLUSIONE.*
La rilevabilita di ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento non esclude che, allorche una statuizione di merito - presupponente il riconoscimento anche implicito della giurisdizione del giudice che l'ha emessa - sia passata in giudicato anche soltanto in parte, la questione di giurisdizione sia definitivamente preclusa. (V 1264-69, massima n 339903 728-68, massima n 331962 2537-67, massima n 329873 255-67, massima n 326046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)