Sez. L, Sentenza n. 6213 del 23/06/1998 (Rv. 516675 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Infortunio senza esiti permanenti indennizzabili - Richiesta di rendità per aggravamento entro dieci anni - Presupposti - Precedente presentazione di domanda di riconoscimento dell'infortunio - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In relazione alla facoltà dell'assicurato, prevista dall'art. 83, comma ottavo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, di far valere entro dieci danni dalla data dell'infortunio (o di quindici anni in caso di malattia professionale), ai fini della liquidazione della rendita, gli aggravamenti delle condizioni conseguenti all'infortunio (o alla malattia professionale) per cui egli sia stato inizialmente dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi non raggiungenti il minimo indennizzabile, costituisce presupposto indispensabile della richiesta di revisione - la cui ricorrenza deve essere accertata anche d'ufficio - la circostanza della precedente presentazione di una domanda di riconoscimento dell'infortunio (o della malattia professionale), la rilevanza entro il termine, decennale per gli infortuni, che delimita l'ambito temporale di rilevanza di possibili variazioni delle condizioni dell'infortunato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la rilevanza della presentazione entro il decennio di una domanda di riconoscimento di un aggravamento, in difetto della iniziale domanda amministrativa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)