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Sez. L - , Sentenza n. 18259 del 11/07/2018 (Rv. 649848 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Responsabilità solidale del committente ex art. 35, comma 28, del d.l. n. 223 del 2006 - Estensione alle sanzioni civili - Legittimità - Art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 - Retroattività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649848-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 35, comma 28, del d.l. 233 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, applicabile "ratione temporis", sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione l'art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in l. n. 35 del 2012, che, per l'omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 28 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 07/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)