Sez. L - , Sentenza n. 16262 del 20/06/2018 (Rv. 649393 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali - Somme aggiuntive dovute dal contribuente - Natura giuridica - Sanzione civile - Conseguenze - Indebito previdenziale - Compensazione - Deroga per sanzioni amministrative ed interessi - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive dovute dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera la deroga alla compensabilità prevista per gli interessi e le sanzioni civili dall'art. 69 della l. n. 153 del 1969 in materia di indebito previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 11, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)