Sez. 3, Sentenza n. 23695 del 21/12/2004 (Rv. 578566 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Pagamento mediante assegno bancario - Invio per posta - Efficacia estintiva - Condizioni - Ricezione del locatore, al suo domicilio (art. 1182, terzo comma, cod. civ.), nel termine pattuito - Ritardo o disguido del servizio postale - Rischio a carico del conduttore - .
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
Il pagamento del canone mediante assegno bancario inviato per posta può avere efficacia liberatoria per il conduttore se tale modalità è prevista dal contratto o accettata dal locatore. L' assegno però deve pervenire al domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma, cod. civ.) entro il termine stabilito per il pagamento, rimanendo a carico del conduttore i rischi del ritardo o del disguido derivanti dall' utilizzazione del servizio postale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)