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Sez. 4, Sentenza n. 5273 del 21/09/2016 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 270382 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO | Art. 437, comma secondo, cod. pen. - Infortunio - Nozione - C.d. "malattia - Infortunio" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270382-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

In tema di delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, rientra nella nozione di infortunio derivante dal fatto, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 437 cod. pen., determina l'aumento della pena prevista dal primo comma, anche la c.d. "malattia-infortunio". (In motivazione la Corte ha precisato che a tale ultima nozione appartiene anche la malattia asbesto-correlata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)