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Sez. 1, Sentenza n. 12367 del 09/07/1990 Ud. (dep. 14/09/1990) Rv. 185325 - 01

REATI CONTRO LA INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - NOZIONE DI INFORTUNIO AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - "MALATTIE - INFORTUNIO" - DIFFERENZA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - OMESSA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CONTRO AGENTI ESTERNI CHIMICI - CONDOTTA RICONDUCIBILE ALLA PREVISIONE NORMATIVA DELL'ART. 437 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1990-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185325-01

REATI CONTRO LA INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - NOZIONE DI INFORTUNIO AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - "MALATTIE - INFORTUNIO" - DIFFERENZA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - OMESSA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CONTRO AGENTI ESTERNI CHIMICI - CONDOTTA RICONDUCIBILE ALLA PREVISIONE NORMATIVA DELL'ART. 437 COD. PEN..*

L'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) è quello della pubblica incolumità; sempre, qualora, dal comportamento dell'agente, attivo od omissivo che sia, possa derivare un infortunio o a un disastro. Pertanto ai fini della configurabilità del delitto, tra gli infortuni rientrano le "malattie-infortunio", intendendosi per tali la sindrome morbosa imputabili all'Azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in esecuzione di lavoro. Esse rientrano tra quelle professionali in senso lato ma non le esauriscono, mentre nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell'Esercizio e a causa di lavoro ma che non siano prodotte da agenti esterni. Rientra pertanto nella previsione normativa dell'art. 437 cod. pen. la condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad impedire che agenti esterni chimici "aggrediscano" il fisico di chi sia ad essi esposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)