Sez. U, Sentenza n. 3474 del 09/06/1982 (Rv. 421464 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO (ANALISI E SIMILI) - RICORSO A GABINETTI, AMBULATORI E STRUTTURE CONVENZIONATI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'USL - NECESSITÀ EX ART. 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 FEBBRAIO 1980 RESO ESECUTIVO CON D.P.R. 16 MAGGIO 1980 - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI TALE DA PARTE DI PROFESSIONISTA TITOLARE DI LABORATORIO CONVENZIONATO - DOMANDA RELATIVA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO (ANALISI E SIMILI) - RICORSO A GABINETTI, AMBULATORI E STRUTTURE CONVENZIONATI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'USL - NECESSITÀ EX ART. 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 FEBBRAIO 1980 RESO ESECUTIVO CON D.P.R. 16 MAGGIO 1980 - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI TALE DA PARTE DI PROFESSIONISTA TITOLARE DI LABORATORIO CONVENZIONATO - DOMANDA RELATIVA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In tema di prestazioni medico-specialistiche, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, fornite agli utenti del servizio sanitario da parte di gabinetti, ambulatori e strutture convenzionati, l'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980, reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980, così come l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 678 (convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12), che ne ha recepito il contenuto ad interpretazione ed integrazione della disciplina fissata dallo art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, fissando e regolamentando la preventiva autorizzazione dell'unità sanitaria locale, quale presupposto per il ricorso dell'utente ai professionisti e presidi convenzionati, non incidono, in via innovativa, sulle posizioni soggettive degli interessati, rispetto alla disciplina dettata dalla citata legge n. 833 del 1978, atteso che, anche alla stregua di quest'ultima, l'erogazione delle suddette prestazioni viene assegnata all'unità sanitaria locale, preferenzialmente e prioritariamente rispetto alle strutture convenzionate. Pertanto, dovendosi escludere, anche prima dell'indicato decreto del 1981, un diritto soggettivo dell'utente alla libera scelta per le specificate prestazioni specialistiche del professionista convenzionato, e, correlativamente, un diritto di quest'ultimo a fruire di tale libera scelta, deve ritenersi che la domanda, con la quale il professionista medesimo (specialista o titolare di laboratorio) contesti la legittimità del menzionato accordo, nella parte in cui contempla quella autorizzazione preventiva dell'unità sanitaria locale, investe posizioni di interesse legittimo, per il corretto Esercizio da parte della stessa unità locale del potere autorizzatorio, e, come tale, è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., DPR 16/05/1980, Decreto Legge 26/11/1981 num. 678 art. 3 CORTE COST., Legge 26/01/1982 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)