Sez. U, Sentenza n. 6920 del 21/11/1983 (Rv. 431580 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - SISTEMA DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'UTENTE, DA PARTE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE, AL FINE DEL RICORSO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE DI UN MEDICO CONVENZIONATO - DOMANDA CON LA QUALE IL PROFESSIONISTA CONVENZIONATO DENUNCIA LA LESIONE DEI PROPRI INTERESSI PER L'ILLEGITTIMITÀ DI DETTO SISTEMA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - SISTEMA DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'UTENTE, DA PARTE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE, AL FINE DEL RICORSO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE DI UN MEDICO CONVENZIONATO - DOMANDA CON LA QUALE IL PROFESSIONISTA CONVENZIONATO DENUNCIA LA LESIONE DEI PROPRI INTERESSI PER L'ILLEGITTIMITÀ DI DETTO SISTEMA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In tema di prestazioni medico-specialistiche, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, la facoltà dell'utente di ricorrere a gabinetti, ambulatori ed altri presidi convenzionati, in alternativa a quelli offerti dalle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, e, correlativamente, la possibilità del professionista convenzionato di beneficiare di tale scelta, configurano, tanto nella disciplina della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva di detto servizio, quanto in quella dell'accordo nazionale del 22 febbraio 1980 (stipulato in attuazione dell'art. 48 della legge del 1978 e reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980), quanto infine in quella del d.l. 26 novembre 1981 n. 678 (convertito in legge 26 gennaio 1982 n. 12), nella parte in cui ha recepito detto accordo, posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, poiché la scelta delle indicate strutture convenzionate (a differenza della scelta dell'assistenza medico-generica e pediatrica) viene subordinata all'insufficienza delle strutture pubbliche a soddisfare le richieste dell'utente, in relazione a funzioni prioritarie e preferenziali che sono assegnate a queste ultime, secondo determinazioni del legislatore ordinario attinenti alla concreta organizzazione del servizio sanitario e non interferenti sul diritto assoluto alla salute fissato dall'art. 32 della Costituzione. Ne consegue che la domanda, con la quale il professionista convenzionato denuncia una lesione dei propri interessi, per l'illegittimità del sistema di preventiva autorizzazione dell'utente, da parte dell'unità sanitaria locale, al fine del ricorso alle sue prestazioni professionali specialistiche, resta sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, anche per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti, e spetta alla cognizione del giudice amministrativo. (V 6107/82, mass n 423807; (V 3474/82, mass n 421464).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/05/1980, Decreto Legge 26/11/1981 num. 678 art. 3 CORTE COST., Legge 26/01/1982 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)