Sez. L, Sentenza n. 12105 del 01/07/2004 (Rv. 574028 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI | Mancanza di regolamentazione nella disciplina collettiva - Criteri applicabili.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI
L'esercizio del diritto a permessi retribuiti, previsto dall'art. 30 della legge n. 300 del 1970 in favore dei componenti degli organi direttivi (provinciali e nazionali) delle associazioni sindacali, non è escluso, atteso il carattere precettivo (e non solo programmatico) della disposizione, dalla mancanza di disposizioni contrattuali collettive in tema di quantificazione delle assenze, ma va in tale caso regolato o con accordi individuali oppure, secondo i principi generali (art. 1374 cod. civ.), dal giudice in conformità agli usi o all'equità, nel rispetto dell'obbligo reciproco di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.), rapportato alle finalità della norma, e con eventuale riferimento orientativo a discipline contrattuali anche precedenti, ovvero non regolanti il caso o il settore specifico ma concernenti situazioni analoghe, nonché con riguardo a quanto la stessa legge, con gli articoli 23 e 24, stabilisce in via minimale per i dirigenti delle rappresentanze sindacali.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)