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Sez. L, Sentenza n. 3430 del 20/07/1989 (Rv. 463440 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVA) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE NELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - CRITERI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463440-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVA) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE NELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - CRITERI APPLICABILI.*

L'Esercizio del diritto a permessi retributivi, previsto dall'art. 30 della legge n. 300 del 1970 in favore dei componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali, non è escluso, atteso il carattere precettivo (e non solo programmatico) di tale norma, dalla Mancanza di Disposizioni contrattuali collettive in tema di quantificazione delle assenze, ma va in tal caso regolato o con accordi individuali oppure, secondo i principi generali (art. 1374 cod. civ.), dal giudice in conformità agli Usi o all'equità, nel rispetto dell'Obbligo reciproco di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.), rapportato alle finalità della norma, e con eventuale riferimento orientativo a discipline contrattuali anche precedenti, ovvero non regolanti il caso o il settore specifici ma concernenti situazioni analoghe, nonché con riguardo a quanto la stessa legge (artt. 23 e 24) stabilisce in via minimale per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e restando in ogni caso esclusa la possibilità del giudice d'indagare, alla stregua delle norme statutarie interne del Sindacato, sul contenuto delle riunioni cui i permessi si riferiscono. (nella specie, la suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, con riguardo all'art. 27 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, aveva escluso il diritto del dipendente alla retribuzione per i giorni di assenza, avendo in particolare rilevato che le "riunioni" per le quali erano stati richiesti i permessi consistevano in incontri fra due sindacalisti e non consentivano perciò alcuna deliberazione). (V 5029/88, mass n 459829; (V 5847/85, mass n 443033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1374, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 24, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)