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Sez. 5 - , Sentenza n. 11242 del 26/10/2018 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 277241 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Immutabilità del giudice - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277241-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale, ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti, essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente composto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento impositivo della misura atteso che, dopo il mutamento del collegio, le parti erano state invitate a riformulare le rispettive conclusioni, prima che venisse assunta la decisione finale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 17, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)