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Sez. 5, Sentenza n. 8736 del 19/11/2025 Cc. (dep. 05/03/2026) Rv. 289592-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità - Limiti - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289592-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata l'immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione, anche quando non è disposta la rinnovazione dell'istruttoria già compiuta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, mentre per il dibattimento, l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, per la procedura camerale prevista in materia di misure di prevenzione non è dettata, né è desumibile dal sistema, analoga regola).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)