diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3059 del 07/05/1986 (Rv. 446067 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - ART. 3 LEGGE 2 FEBBRAIO 1978 N. 338 - IMPUGNAZIONE DELLE ISCRIZIONI A RUOLO GIÀ DEFINITIVA ED INOPPUGNABILI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446067-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - ART. 3 LEGGE 2 FEBBRAIO 1978 N. 338 - IMPUGNAZIONE DELLE ISCRIZIONI A RUOLO GIÀ DEFINITIVA ED INOPPUGNABILI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - ESCLUSIONE.*

La norma interpretativa contenuta nell'art. 3 della legge 23 febbraio 1978 n. 38 - secondo cui "la maggiorazione prevista dallo ultimo comma dell'art. 10 d.l. 1973 n. 660 conv. In legge 1973 n. 823 deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria, secondo le norme del suddetto decreto al netto delle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo" - non prevede e quindi non consente l'impugnazione delle iscrizioni a ruolo divenute già definitive ed inoppugnabili prima della sua entrata in vigore, ancorché fondate su una interpretazione diversa da quella da essa imposta in ordine alla portata della norma precedente circa la commisurazione della maggiorazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST., Legge 23/02/1978 num. 38 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)