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Sez. 2, Sentenza n. 375 del 26/01/1978 (Rv. 389676 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA - DIRITTO DEL CONVENUTO ALLA COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389676-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA - DIRITTO DEL CONVENUTO ALLA COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

L'accoglimento parziale della domanda attrice non da di per se diritto al convenuto di conseguire la compensazione, in tutto od in parte, delle spese di causa, in quanto tale compensazione e sempre rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, e prescinde da valutazioni della soccombenza in termini meramente quantitativi. (V 851/77, mass n 384463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)