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Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977 (Rv. 384463 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OMESSO USO DELLA FACOLTA DI COMPENSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384463-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OMESSO USO DELLA FACOLTA DI COMPENSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La facolta di compensare le spese, prevista dall'art 92, secondo comma, cod proc civ, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, e questi, del mancato uso di tale facolta, non e tenuto a dare ragione con una espressa motivazione. (V 1684/74, mass n 369857; (V 864/73, mass n 363181).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)