Sez. 1, Sentenza n. 2331 del 07/09/1966 (Rv. 324547 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle prove, da parte del giudice di merito, non e suscettibile di Sindacato da parte della Corte di Cassazione, qualora le ragioni enunciate nella motivazione della sentenza siano immuni da contraddizioni o da altri vizi logici e denotino che furono esaminati, sia pure in maniera implicita, tutti gli elementi rilevanti ed utili ai fini della controversia. In particolare, e rimesso all'apprezzamento del giudice del merito il giudizio sull'attendibilita dei testimoni, sulla maggiore o minore credibilita delle singole deposizioni e sulla Rilevanza di esse ai fini della decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)