diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 530 del 15/02/1968 (Rv. 331615 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331615-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle prove, da parte del giudice di merito, non e suscettibile di Sindacato da parte della Corte di Cassazione, qualora le ragioni enunciate nella motivazione della sentenza siano immuni da contraddizioni o da altri vizi logici e denotino che furono esaminati, sia pure in maniera implicita, tutti gli elementi rilevanti ed utili ai fini della controversia. In particolare, e rimesso all'apprezzamento del giudice del merito il giudizio sull'attendibilita dei testimoni, sulla maggiore o minore credibilita delle singole deposizioni e sulla Rilevanza di esse ai fini della decisione. Conforme alla sentenza n. 183-68, massima n.331044' n.2331-66, massima n. 324547).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)