Sez. 3, Sentenza n. 19333 del 11/03/2009 Ud. (dep. 08/05/2009) Rv. 243757 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Miscelazione di rifiuti - Nozione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. (Fattispecie di miscelazione di materiale proveniente dalla demolizione di autoveicoli, per la quale l'imputato era autorizzato, con rifiuti, anche pericolosi, consistenti in vasche da bagno, termosifoni, elettrodomestici e liquidi vari).
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 9, Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 5, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 187, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 5, Regolam. Comunitario 14/06/2006 num. 1013
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)