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Sez. 3 - , Sentenza n. 4976 del 18/10/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 275694 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Miscelazione di rifiuti - Diversi codici identificativi - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275694-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La miscelazione di rifiuti - operazione vietata dall'art. 187 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la prova della miscelazione potesse essere desunta dai verbali di sopralluogo che dimostravano la presenza, nell'impresa oggetto degli accertamenti, di materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato era autorizzato, e di rifiuti, ferrosi e non ferrosi, di altro tipo, anche pericolosi, aventi codici identificativi diversi).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 14/06/2006 num. 1013, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 5, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 187, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 13 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)