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Sez. L, Sentenza n. 4813 del 24/10/1978 (Rv. 394508 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI CONTINUATI DI FATTO MA CESSATI DE IURE PER SCADENZA DEL TERMINE CONVENZIONALE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI PROROGA.*
Stato
decisa il 1978-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394508-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI CONTINUATI DI FATTO MA CESSATI DE IURE PER SCADENZA DEL TERMINE CONVENZIONALE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI PROROGA.*

Ai fini della proroga legale prevista dagli art 14 della legge 15 settembre 1964 n 756 (norme in materia di contratti agrari) e 2 della legge 9 agosto 1973 n 508 (proroga delle Disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972 n 462, in materia di affitto di fondi rustici), non possono essere considerati "in corso" i contratti di affitto che, pur continuando come rapporti di mero fatto, sono gia cessati de iure per scadenza del termine convenzionale, alla data di entrata in vigore della legge n 508 del 1973. (Conf 1534/77, mass n 385246).*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 462, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)