Sez. 3, Sentenza n. 1534 del 23/04/1977 (Rv. 385246 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA PREVISTA DALLE LEGGI N 756 DEL 1964 E N 502 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA PREVISTA DALLE LEGGI N 756 DEL 1964 E N 502 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Gli artt 14, comma secondo, della legge 15 settembre 1964 n 756 e 2 della legge 9 agosto 1973 n 509, nel disporre che la proroga prevista da tali leggi, in materia di affitto di fondi rustici, si applica ai 'contratti in corsò alla data di entrata in vigore delle leggi medesime, si riferiscono soltanto ai contratti di affitto giuridicamente in atto a quella data e non anche a quelli che, malgrado la scadenza convenzionale o legale, fossero ancora operanti in linea di puro fatto. Invero, il rinvio contenuto nell'art 14, terzo comma, della citata legge n 756 del 1964, alle norme disciplinatrici dei contratti prorogati dalla legge 28 marzo 1957 n 244 (che estendeva la proroga ai rapporti ancora in corso in via di fatto) non vale a delimitare la nozione dei contratti prorogabili in base alla legge del 1964, la quale resta determinata soltanto dal secondo comma dell'art 14, ma e invece diretta esclusivamente ad individuare la disciplina sostanziale applicabile ai contratti cosi prorogati e nonche a quelli stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n 756. (V 3978/75, mass n 378264; (V 3298/75, mass n 377414).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 6, Legge 28/03/1957 num. 244 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)